Riforma dell'art. 138 della Costituzione della Repubblica Italiana

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Potenziamento dell'art. 138 Cost. in ragione del meccanismo elettorale

Commento
Buon giorno a tutti, simpatizzanti ed iscritti. La Costituzione della Repubblica Italiana è votata, scritta e rigida. Il Parlamento è la sede della sovranità popolare e solo in Parlamento essa può essere modificata mediante Leggi di riforma costituzionale approvate mediante il meccanismo aggravato previsto dall’art. 138 che voluto da Dossetti prevede che in ultima istanza si pronunci il popolo sul lavoro del Parlamento, qualora la legge di modifica costituzionale sia approvata dalla maggioranza assoluta del Parlamento e non da quella qualificata di due terzi. Il significato della norma è chiarissimo e si vuole che le regole del Vivere Comune siano condivise dalla maggioranza della popolazione. Sta di fatto che l’art. 138 persegue la sua ratio legis in un sistema elettorale proporzionale quale era quello con cui si lesse la Assemblea Costituente ed il Parlamento della Repubblica sino al referendum Mario Segni del 18 e 19 aprile 1993 che rese maggioritario il sistema elettorale del Senato della Repubblica. È ovvio che la modifica del paradigma elettorale da proporzionale a maggioritario modifichi di fatto l’art. 138 della Costituzione perché nel sistema elettorale maggioritario il seggio viene assegnato non a chi rappresenti la metà più uno degli elettori, ma a chi ne rappresenti la maggioranza relativa ossia abbia un voto in più degli altri candidati. Risultato le minoranze divengono maggioranze in Parlamento dove si potrebbe arrivare all’assurdo di un monocolore di maggioranza parlamentare ma minoranza dei voti validamente espressi dal corpo elettorale, Pensato a quanto successo in Sicilia nel 1992 quando il Polo guidato da Berlusconi elesse 61 su 61. Bene un sistema elettorale non proporzionale, o proporzionale con premio di maggioranza di fatto snatura il meccanismo di modifica costituzionale voluto da Don Dossetti, Perché anche nel sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza la minoranza del Paese sarebbe in grado di modificare la Costituzione e senza l’appello al popolo sovrano mediante referendum se la minoranza nelle urne resa maggioranza parlamentare dalla fictio legis della legge elettorale raggiungesse la maggioranza dei due terzi. Bisogna tutelare la ratio legis dell’art. 138 della Costituzione con i necessari correttivi, ragion per cui per evitare che vi sia lo sbarramento al referendum popolare è necessario alzare il quorum dei due terzi dei voti di approvazione della legge di modifica costituzionale il 66% ai quattro quinti l’80% o prevedere che qualunque sia il quorum di approvazione della legge di modifica costituzionale la legge di modifica sia sempre sottoposta all’approvazione del popolo sovrano mediante referendum dotato di quorum. È infatti impensabile, soprattutto in tempi di grande astensionismo, che una legge di modifica della Costituzione possa essere approvata da una minoranza del corpo elettorale, ossia dallo zoccolo duro dell’elettorato che di volta in volta sostiene il Governo in carica. Le assemblee parlamentari e qualsiasi assemblea non puàò deliberare se non consta che siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, il cosiddetto numero legale. Bene il referendum deve avere quorum costituivo ossia deve recarsi alle urne almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e deve avere quorum deliberativo ossia deve votare si almeno la metà più uno degli elettori che abbiano espresso un voto valido. Si perché all’astensione ed alle schede bianche e nulle deve darsi un significato giuridico e tale significato deve essere di espressione non di una volontà di delegare gli altri perché altrimenti il voto non sarebbe più né libero, né segreto, né uguale, ma un volere contrario alla proposta. Queste modifiche sono assolutamente necessarie, perché il Referendum costituzionale del 07 ottobre 2001, quello con cui una minoranza del Popolo avallò la modifica costituzionale del Titolo V della Costituzione, passata con solo 3 voti di maggioranza in Senato, fu votato in questo modo: Sì 10 433 574 (64,21%) No 5 816 527 (35,79%) Totale 16 250 101 (100%) Schede bianche 229 376 (1,36%) Schede nulle 363 943 (2,16%) Votanti 16 843 420 (34,05%) Elettori 49 462 222. Come potete ben capire la riforma del titolo V fatta in tutta furia per arginare lo sfascismo leghista della secessione di quegli anni fu approvata da quasi 10, 5 di cittadini appena poco più di un quarto dell’allora corpo elettorale. Figlia di quella minoranza di fatto anche considerati i voti contrari è oggi la deforma Calderoli sull’autonomia differenziata, nata per via di legge ordinaria. Se si fosse rispettato il volere dei Padri costituenti questo obbrobrio non ci sarebbe stato. Bisogna quindi modificare l’art. 138 della Costituzione nel senso di rendere effettiva la rigidità della Costituzione. L’art. 138 dovrebbe essere novellato come segue: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione nel solo caso in cui ciascuna camera sia stata eletta con metodo proporzionale puro senza premio di maggioranza. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione nel solo caso in cui ciascuna camera sia stata eletta con metodo diverso dal proporzionale puro senza premio di maggioranza e senza sbarramenti. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro quattro mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un ottavo dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali. Le provincie autonome di Trento e Bolzano insieme sono considerate un Consiglio Regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non si raggiunge il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto e se raggiunto il quorum non sia stata approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche e le schede nulle non si considerano voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti.
errata corrige L’art. 138 dovrebbe essere novellato come segue: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione nel solo caso in cui ciascuna camera sia stata eletta con metodo proporzionale puro senza premio di maggioranza. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione nel solo caso in cui ciascuna camera sia stata eletta con metodo diverso dal proporzionale puro senza premio di maggioranza e senza sbarramenti. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro quattro mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un ottavo dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali. Le provincie autonome di Trento e Bolzano insieme sono considerate un Consiglio Regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non si raggiunge il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto e se raggiunto il quorum non sia stata approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche e le schede nulle non si considerano voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti.
si potrebbe anche prevedere che le schede boanche sono considerate voti contrari all'approvazione.
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