Modifiche al codice di procedura civile in tema di esecuzione

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Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione

Commento
Buon pomeriggio a tutti iscritti e simpatizzanti. Il codice di procedura civile all’art. 615 e ss. diusciplina l’opposizione all’esecuzione ed all’art. 617 l’opposizione agli atti esecutivi La norma regola il caso dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi. Innanzi tutto bisogna eliminare l’omeomorfismo legislativo ed all’art . 617 c.p.c. primo comma le parole davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, vanno sostituite con le parole “davanti al giudice competente per l’esecuzione”. Questo l’intervento minimo. Bisogna poi unificare le opposizioni e quelle all’esecuzione di cui ai commi I e II dell’art. 615 c.p.c. devono essere portate tutte alla cognizione del tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. Bisogna infatti tener presente che atto prodromico all’esecuzione è il precetto e che è assurdo che l’opposizione al precetto vada fatta con atto di citazione nel caso dell’art. 615 I comma e ricorso nel caso del II comma ove unico discrimine è l’inizio o meno dell’esecuzione. Risultato l’opposizione a precetto fatta ex art. 615 laddove il creditore procedente per obblighi di fare non fare introduca il ricorso ex art. 612 pende due volte innanzi allo medesimo Tribunale con due numeri diversi di registro generale una volta per via dell’atto di citazione dell’opponente ed una volta per via del ricorso ex art. 612 c.p.c. Risultato due giudizi diversi fra i medesimi soggetti sui medesimi obblighi che i tribunali non riuniscono, con spreco della funzione giurisdizionale in un epoca di carenza di personale della magistratura ed amministrativo di supporto delle cancellerie. Questa anomalia andrebbe sanata.
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