Gestione Separata Inps

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4. Economia, lavoro, impresa

Allargamento del diritto al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali agli iscritti alla Gestione Separata Inps che versano i contributi unicamente tramite il committente, anche per la quota di 1/3 trattenuta al collaboratore stesso. Non può ritenersi costituzionale far ricadere su quest'ultimo le conseguenze negative di una evasione e/o omissione contributiva del committente.

Commento
Sperando di stimolare il dibattito, vi racconto alcune conseguenze derivanti dal mancato riconoscimento di diritti e tutele ai co.co.co e assimilati vissuti in prima persona. Sono iscritto alla Gestione Separata Inps dal 2000 come incaricato alla vendita a domicilio e, dal punto di vista previdenziale, l'inps dice che per noi si applicano le stesse regole valide per i co.co.co. Nel 2020 mi è stato diagnosticato un adenocarcinoma gastrico che mi ha costretto ad un doppio ciclo di chemioterapia oltreché ad una gastrectomia subtotale. Ebbene, a causa del fatto che il mio committente non aveva versato regolarmente i contributi previdenziali, Inps mi ha negato l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera. Quando arriverà il momento di andare in pensione (spero), a causa del fatto che dal mio montante contributivo mancano circa 100mila euro di contributi non versati dai committenti per cui ho lavorato nel corso della mia carriera lavorativa, e a causa dell'assurdo e anacronistico mancato riconoscimento del principio di automaticità previdenziale, la mia vecchiaia sarà condizionata negativamente da un assegno pensionistico ridotto di almeno 6mila euro l'anno. Aggiungo che, per una sorta di ulteriore discriminazione, dopo oltre 25 anni di attività, non sono ancora riuscito a comprendere la ragione per cui, rispetto ad altre forme contrattuali sempre nell'ambito delle co.co.co., ci viene negato il diritto all'obbligo di iscrizione INAIL e alla ISCRO e/o DisColl.
Il più importante tra i diritti e/o tutele negati ai co.co.co e assimilati c'è senz'altro quello relativo alll'anacronistica esclusione dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Ad esempio, in caso di malattia o degenza ospedaliera, qualora il committente non abbia versato almeno 1 mese di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento, non si ha diritto ad alcuna indennità, il quale importo varia anche in funzione del numero dei mesi coperti da contribuzione. Si veda il link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.malattia-e-degenza-ospedaliera-per-iscritti-alla-gestione-separata-50086.malattia-e-degenza-ospedaliera-per-lavoratori-iscritti-alla-gestione-separata.html Consiglio tutti i co.co.co. e assimilati di controllare frequentemente la propria posizione contributiva perché, ad oggi, per una assurda e anacronistica volontà politica, in caso di evasione e/o omissione contributiva da parte del committente, non potendo contare sul suddetto principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, si rischia di subire un importante riduzione del futuro "assegno pensionistico", essendo quest'ultimo legato al montante contributivo. Purtroppo, recenti sentenze della Cassazione, evidentemente sbagliate a mio giudizio, sembrano andare in direzione contraria.
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