Eliminazione contratti co co co

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Eliminazione dei contratti co co co per dipendenti ....perché umilianti per il lavoratore

Commento
si
Sicuramente. O perlomeno renderlo meno allettante.
Eliminare la legge biagi e ripristinare la precedente.
Eliminazione co co co e chiusura agenzia interinali.
Assolutamente si! Dopo la legge Biagi c'è stato in Italia un abuso sulle forme contrattuali, molto per mascherare sfruttamento salariale, è arrivato il momento di stoppare tutte le tipologie di contratto che non tutelano i lavoratori. Un esempio: quando ero giovane io esistevano solo contratto determinato, contratto indeterminato e contratto formazione lavoro!
I contratti a termine devono subire una tassazione molto più alta di quelli a tempo indeterminato e bisogna ripristinare l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
non so voi, ma io preferirei lavorare precariamente piuttosto che non lavorare proprio. La domanda è perché gli imprenditori non possono permettersi di assumere e fare crescere i dipendenti.
Sveglia! I cococo per i dipendenti non esistono più!
Sono forse meno frequenti ma esistono eccome. Esistono anche gli assimilati ai co.co.co., soprattutto dal punto di vista previdenziale. Credo che vadano estesi tutti i diritti e tutte le tutele previste per i lavoratori subordinati iscritti all'AGO a tutti gli iscritti alla Gestione Separata Inps che versano i contributi unicamente tramite il committente. Diritti quali il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, obbligo di iscrizione INAIL, ISCRO e/o DisColl anche per gli incaricati alla vendita a domicilio come da art. 3 comma 3 della Legge 173/2005, categoria ingiustamente e gravemente discriminata, per non dire "sfrutrata"da decenni.
Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; (27) (30) (42) ((43)) d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74. (10) (11)
Concordo pienamente,ma insieme a quelli di somministrazione,a gettone,a infiniti tempi determinati,ad'agenzie che differenziano lo stipendio tra il loro assunto e quello assunto dalla stessa Fondazione o azienda
E ai 100 Milà contratti di lavoro presenti in'Italia
Pienamente d'accordo
D' accordo punto 16